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Sicurezza sul lavoro

Lavori in quota: cosa cambia con la legge 198/2025 su ponteggi e DPI anticaduta

La legge 198/2025 riscrive gli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008: nuove regole su ponteggi, protezioni collettive, DPI anticaduta e scale verticali.

In breve
  • Modificato anche l'art. 113 sulle scale verticali permanenti utilizzate come mezzo di accesso

La legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha modificato in modo sostanziale gli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008, le norme che disciplinano la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri. Per le imprese edili, gli RSPP e i coordinatori della sicurezza si tratta di un intervento normativo da conoscere subito, perché incide su come vanno scelti e organizzati i sistemi di protezione nei lavori in quota, ambito in cui gli infortuni gravi e mortali restano tra i più frequenti.

Ponteggi e protezioni collettive: una distinzione chiarita

Il nuovo articolo 115 individua espressamente nei parapetti provvisori e permanenti e nelle reti di sicurezza i sistemi di protezione collettiva dalle cadute, confermando la priorità di questi sistemi rispetto a quelli individuali già prevista dal Testo Unico. La norma chiarisce inoltre un punto spesso equivocato: i ponteggi non sono dispositivi di protezione collettiva in senso proprio, ma attrezzature provvisionali di servizio che, quando correttamente allestiti, svolgono anche una funzione protettiva, ad esempio per chi lavora sulle coperture.

DPI anticaduta: introdotto il criterio di priorità

Il comma 3 del nuovo articolo 115 introduce un criterio di priorità, non di obbligo, nella scelta dei dispositivi di protezione individuale: il datore di lavoro deve privilegiare, in base alla valutazione dei rischi, i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso su fune rispetto al sistema di arresto caduta, che presuppone che il lavoratore cada prima di essere fermato dal dispositivo. La norma non introduce nuove autorizzazioni per i lavori su fune, che restano disciplinati dagli articoli 111 e 116 del D.Lgs. 81/2008.

Scale verticali permanenti

Interviene anche l'articolo 113, relativo alle scale verticali permanenti fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso: per quelle di altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi è richiesto, in base alla valutazione del rischio, un sistema di protezione individuale conforme all'articolo 115 oppure una gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali specifici per pioli e maglie.

Le modifiche sono in vigore dal 31 dicembre 2025 e vanno recepite nei documenti di valutazione dei rischi e nelle procedure operative dei cantieri.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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