DVR senza nome del medico competente: la Cassazione chiarisce quando è valido
La Cassazione (sentenza n. 24685/2026) chiarisce che l'omessa indicazione del medico competente nel DVR non lo rende automaticamente nullo, se non era obbligatoria la nomina.
- La Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza n. 24685 del 18 agosto 2026, si è pronunciata sulla validità del DVR privo del nominativo del medico competente
- L'indicazione è obbligatoria solo se il medico competente doveva essere nominato ai sensi dell'art. 18 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008
- Il caso riguardava la richiesta di conversione di contratti a termine in indeterminato per omessa valutazione dei rischi, prevista dal D.Lgs. 81/2015
- La Corte ha respinto il ricorso anche perché il lavoratore non ha dimostrato la necessità di sorveglianza sanitaria continua
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24685 del 18 agosto 2026, ha affrontato una questione che riguarda direttamente la corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi: l'assenza del nominativo del medico competente nel DVR comporta automaticamente la nullità del documento? La risposta della Corte interessa datori di lavoro, RSPP e consulenti che devono verificare la conformità formale dei DVR aziendali, con riflessi anche sulla legittimità dei contratti a termine.
Il caso e la norma di riferimento
Il caso trae origine dal ricorso di un lavoratore assunto come portiere di condominio con contratti a tempo determinato dal 2018 al 2020, che chiedeva la conversione del rapporto in tempo indeterminato lamentando, tra l'altro, l'omessa indicazione del medico competente nel DVR. La richiesta si fondava sull'art. 20 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui l'apposizione di un termine al contratto non è ammessa se il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi, con conseguente trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
L'art. 28, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 richiede che il DVR contenga "l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l'inciso "ove nominato" contenuto nella norma esclude che l'indicazione del medico competente costituisca un requisito formale richiesto a pena di nullità in tutti i casi. Secondo la Corte, tale obbligo scatta solo quando la figura del medico competente doveva effettivamente essere nominata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, cioè nei casi previsti dal decreto o quando richiesto dalla valutazione dei rischi. Nel caso specifico, il lavoratore non aveva fornito alcuna prova della necessità di sorveglianza sanitaria continua, elemento che avrebbe reso obbligatoria la nomina.
Cosa cambia per le imprese
Per i datori di lavoro e i consulenti che redigono o verificano il DVR, la pronuncia ribadisce che la valutazione della completezza del documento deve sempre partire dall'accertamento concreto degli obblighi di nomina previsti dall'art. 18. L'omessa nomina del medico competente, quando effettivamente dovuta, resta comunque sanzionata penalmente dall'art. 55, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 81/2008.
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