Smart working, informativa sui rischi obbligatoria: cosa cambia con la Legge 34/2026
La Legge 34/2026 rafforza l'obbligo di informativa annuale sui rischi per i lavoratori agili, con sanzioni ex art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
- Confermato l'obbligo di informativa scritta annuale su rischi generali e specifici per chi lavora in smart working
- La Legge 34/2026 ha inserito il nuovo art. 3, comma 7-bis nel D.Lgs. 81/2008
- La violazione dell'obbligo informativo è ora collegata al sistema sanzionatorio dell'art. 55 del Testo Unico
- Restano applicabili il Titolo VII (videoterminali) e il Titolo III (attrezzature e DPI) del D.Lgs. 81/2008
Il lavoro agile non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di valutazione dei rischi e di informativa previsti dalla normativa sulla sicurezza, e una recente modifica legislativa ha rafforzato questo impianto con conseguenze dirette per le imprese che utilizzano lo smart working. La materia interessa qualsiasi centro o studio professionale che abbia dipendenti in modalità agile, anche solo per una parte dell'orario.
L'obbligo di informativa resta il cardine
Il riferimento normativo di base è l'articolo 22 della Legge n. 81/2017, che stabilisce la responsabilità in capo al datore di lavoro riguardo alla garanzia della salute e la sicurezza del lavoratore agile e, a questo scopo, deve consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Il documento non può ridursi a un adempimento burocratico: si tratta di un documento che richiede una preventiva valutazione dei rischi tipici dell'attività svolta in modalità agile.
La novità della Legge 34/2026
Dal 7 aprile 2026 il quadro è stato integrato: la Legge n. 34/2026 ha inserito nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo art. 3, comma 7-bis. La disposizione chiarisce che quando il lavoro agile è svolto in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, in particolare quelli relativi all'uso dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna almeno annuale dell'informativa scritta al lavoratore e al RLS in merito ai rischi generali e specifici del lavoratore agile. La stessa legge ha inoltre collegato la violazione di tale obbligo al sistema sanzionatorio dell'art. 55 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rendendo l'informativa un adempimento con rilevanza sanzionatoria e non più solo procedurale.
Cosa resta valido per le imprese
Restano applicabili ai lavoratori a distanza il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 sulle attrezzature munite di videoterminali e il Titolo III sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI. Il datore di lavoro conserva gli obblighi generali dell'articolo 18 del decreto (fornitura di DPI, formazione, sorveglianza sanitaria dove prevista), mentre il lavoratore agile è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione secondo l'articolo 20.
Per le imprese che hanno già accordi di smart working attivi, è opportuno verificare che l'informativa in uso sia aggiornata e che copra esplicitamente i rischi legati agli ambienti domestici o comunque esterni ai locali aziendali, alla luce del nuovo comma 7-bis.
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