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Sicurezza sul lavoro

Prassi pericolose in azienda: quando il datore di lavoro non risponde

Una sentenza di Cassazione del luglio 2026 chiarisce i confini tra conoscenza, colpevole ignoranza e responsabilità penale del datore di lavoro per prassi elusive dei lavoratori.

In breve
  • La Cassazione (Sez. IV, 16 luglio 2026 n. 26679) confirma l'assoluzione di un datore di lavoro per l'infortunio di un manutentore al tornio
  • La responsabilità penale richiede la prova della conoscenza o della colpevole ignoranza della prassi pericolosa da parte del datore di lavoro
  • Tra gli indici rilevanti: dimensioni dell'impresa, numero di lavoratori, diffusione della prassi, presenza del datore sui luoghi di lavoro
  • Il DVR era stato ritenuto adeguato nonostante l'assenza di una scheda specifica dedicata al macchinario

Una recente sentenza della Corte di Cassazione torna su un tema centrale per chi gestisce la sicurezza in azienda: quando un datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile per un infortunio causato da una prassi pericolosa messa in atto dai lavoratori, ma non formalizzata né segnalata dai preposti. La decisione, Cassazione Penale Sez. IV n. 26679 del 16 luglio 2026, riguarda il caso di un manutentore che, dovendo lucidare un perno usurato, aveva utilizzato un tornio con carta abrasiva tenuta a mano, procedura non prevista dalle mansioni né dal documento di valutazione dei rischi, subendo la subamputazione di più dita.

I due presupposti della responsabilità

Il formarsi di prassi conosciute o conoscibili da parte del datore di lavoro determina la sua responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Al contrario, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni di sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro se non vi è prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi.

Nel caso specifico, il Tribunale aveva accertato che l'operazione di lucidatura al tornio era una pratica saltuaria, non disciplinata formalmente e non portata a conoscenza dei responsabili della sicurezza. La Cassazione ha confermato l'assoluzione, respingendo il ricorso del Pubblico Ministero che chiedeva di valorizzare la frequenza della prassi e l'assenza di audit interni post-infortunio.

Gli indici per valutare la colpevole ignoranza

La Corte ha fornito criteri operativi utili anche per chi si occupa di prevenzione: in via esemplificativa potranno assumere rilievo indici quali le dimensioni dell'impresa e dei locali, il numero di lavoratori, la diffusione della prassi o l'accertata presenza del datore sui luoghi di lavoro.

Un punto rilevante riguarda il rapporto tra prassi occasionale e modello organizzativo: se le lavorazioni si svolgevano ordinariamente in difformità alle prescrizioni esistenti, non si è in presenza di una prassi, ma di un modello lavorativo "di fatto", incompatibile con il semplice richiamo alla correttezza della documentazione sulla sicurezza.

La pronuncia ribadisce inoltre che il datore deve impedire l'instaurarsi di prassi contra legem conosciute o conoscibili, anche quando si consolidino col consenso del preposto, e che la presenza del preposto non vale, di per sé, a interrompere il nesso causale quando l'infortunio derivi da scelte organizzative di fondo o dalla tolleranza di modalità di lavoro non conformi.

Per i consulenti e gli RSPP che assistono le imprese, la sentenza offre indicazioni concrete su come documentare l'attività di vigilanza e sui parametri che i giudici di merito utilizzano per valutare la responsabilità datoriale in caso di infortunio legato a prassi non autorizzate.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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