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Idoneità al lavoro senza visita: la Cassazione condanna il medico competente

Cassazione n. 3318/2026: attestare l'idoneità al lavoro senza aver visitato il dipendente è falso ideologico in atto pubblico.

In breve
  • Cassazione Penale, Sez. 5, sentenza n. 3318 del 27 gennaio 2026
  • Confermata condanna per falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) a un medico competente
  • Il giudizio di idoneità è un atto pubblico che richiede visita e controllo diretto del lavoratore
  • Respinta la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione V Penale n. 3318 del 27 gennaio 2026, ha confermato la condanna di un medico competente per falso ideologico in atto pubblico, dopo che questi aveva attestato di aver sottoposto a visita medica preventiva due dipendenti di un'azienda senza averla effettivamente eseguita, su richiesta del datore di lavoro. La decisione conferma le pronunce del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani e della Corte d'appello di Bari, e ha ricadute dirette su chi in azienda gestisce la sorveglianza sanitaria: titolari, RSPP e consulenti che si affidano ai certificati di idoneità per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Perché il giudizio di idoneità è un atto pubblico

Il reato contestato, previsto dall'articolo 479 del codice penale, si configura quando un pubblico ufficiale attesta come veri fatti non avvenuti in sua presenza. Secondo i giudici, il dovere del medico competente non è quello di limitarsi a certificare sulla base della sola documentazione prodotta dal lavoratore, ma di accertare le condizioni di salute attraverso la visita e il controllo diretto, prima dell'assunzione. Per questo la dichiarazione di idoneità viene qualificata come atto pubblico dotato di propria autonomia, e non come semplice certificazione.

Il ricorso respinto e la mancata tenuità del fatto

Il medico condannato aveva contestato in Cassazione sia la correlazione tra accusa e sentenza, sia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, evidenziando che la condotta era stata reiterata su due lavoratori e che l'imputato era consapevole del fatto che, dal momento dell'assunzione fino alla visita mai effettuata, i due dipendenti erano rimasti esposti a rischio senza un reale accertamento sanitario.

Le implicazioni pratiche per le imprese

La pronuncia richiama l'attenzione sul fatto che un giudizio di idoneità privo di reale visita medica non tutela né il lavoratore né l'azienda: in caso di infortunio o controllo, un'attestazione di questo tipo espone sia il medico sia, potenzialmente, il datore di lavoro che ne abbia sollecitato il rilascio. Per i responsabili aziendali e i consulenti che seguono gli adempimenti di sorveglianza sanitaria, la sentenza è un'indicazione a verificare sempre l'effettivo svolgimento delle visite prima di archiviare i certificati di idoneità nel fascicolo del lavoratore.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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