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Sicurezza sul lavoro

Appalti e sicurezza: quando il committente risponde per l'infortunio dell'appaltatore

Recenti sentenze di Cassazione chiariscono in quali casi chi affida lavori in appalto risponde penalmente per gli infortuni dell'appaltatore.

In breve
  • La responsabilità sussiste anche in assenza di un contratto scritto di appalto, se vi è un accordo per una prestazione d'opera

Chi affida lavori a un'impresa esterna o a un lavoratore autonomo - una ristrutturazione, una manutenzione straordinaria, un intervento su impianti - non si libera delle proprie responsabilità in materia di sicurezza semplicemente firmando un contratto d'appalto. Lo ribadiscono diverse sentenze della Corte di Cassazione emesse nel corso del 2026, che delineano con maggiore precisione i confini della responsabilità del committente in caso di infortunio.

Gli obblighi previsti dall'art. 26

Il punto di partenza resta l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo e di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro. La stessa norma richiede la cooperazione tra le imprese nell'attuazione delle misure di prevenzione e il coordinamento degli interventi rispetto ai rischi da interferenza.

Le quattro ipotesi individuate dalla giurisprudenza

Sulla base di questo impianto normativo, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità del committente può configurarsi in quattro casi: mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale, omessa informazione sui rischi specifici, ingerenza diretta nell'esecuzione dei lavori, oppure agevole e immediata percepibilità di una situazione di pericolo, anche senza ingerenza attiva.

Un punto rilevante per le imprese riguarda la natura del controllo richiesto: secondo l'orientamento più recente, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, trattandosi di un adempimento di carattere amministrativo. Occorre invece una valutazione sostanziale, proporzionata alla pericolosità dei lavori affidati.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'obbligo di verifica sussiste anche in assenza di un contratto scritto di appalto, essendo sufficiente un accordo per una mera prestazione d'opera. E la scelta negligente dell'impresa esecutrice - la cosiddetta culpa in eligendo - può rilevare anche quando il danno riguarda soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale.

Cosa cambia per le imprese

Per i titolari di PMI e per RSPP e consulenti che li assistono, l'indicazione pratica è duplice: documentare sempre la verifica di idoneità tecnico-professionale con modalità sostanziali e non solo formali, e formalizzare per iscritto l'informativa sui rischi specifici degli ambienti di lavoro, anche quando l'incarico non assume la forma di un appalto strutturato.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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