Rider e Libro Unico del Lavoro: le regole spiegate dal Ministero
L'Interpello 1/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce scadenze e modalità di compilazione del LUL per i committenti che si avvalgono di rider autonomi.
- Obbligo di LUL per i committenti di rider autonomi dal periodo di paga di luglio 2026
- Nei mesi senza consegne va comunque registrato un valore pari a zero
- Per gli ordini multipli allo stesso indirizzo conta il criterio di conteggio della piattaforma
- Il LUL diventa strumento utile anche per la mappatura dei lavoratori ai fini della sicurezza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 1 del 1° settembre 2026, ha risposto a un quesito di Assodelivery fornendo indicazioni operative sulla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider che lavorano come autonomi occasionali o titolari di partita IVA. La questione riguarda direttamente i committenti - piattaforme di consegna ma anche esercizi commerciali e della ristorazione che si avvalgono di questi lavoratori - e ha ricadute pratiche per consulenti del lavoro e uffici del personale chiamati a gestire l'adempimento.
Il quadro normativo
La richiesta di interpello è stata inoltrata da Assodelivery per conoscere il parere dell'amministrazione sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, che ha esteso l'obbligo di tenuta del LUL ai committenti che si avvalgono di rider operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA. La norma ha introdotto il comma 3-bis all'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015, disponendo che il committente debba annotare mensilmente il numero delle consegne effettuate e l'importo totale erogato al lavoratore.
Le scadenze e i casi dubbi
Il Ministero ha confermato che l'obbligo di compilazione decorre dal periodo di paga di luglio 2026. Tra i chiarimenti più operativi, l'interpello affronta due situazioni ricorrenti: nei mesi in cui il rider non ha svolto alcuna consegna o non ha percepito compensi, la registrazione sul LUL va comunque effettuata indicando un valore pari a zero, per mantenere la continuità documentale del rapporto. Per le consegne multiple destinate allo stesso indirizzo o acquirente, invece, il Ministero ha stabilito che va seguito il criterio di conteggio adottato dalla piattaforma: se le consegne sono conteggiate singolarmente, il numero riportato nel LUL dovrà rispecchiare tale conteggio; se la prestazione è remunerata come operazione unica, potrà essere annotata come singola consegna.
Ricadute per la gestione della sicurezza
Al di là della funzione contabile, la registrazione sul LUL consente ai committenti di formalizzare la presenza dei rider nell'organizzazione aziendale, un elemento che diventa rilevante anche ai fini della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 e per l'individuazione dei destinatari di eventuali obblighi formativi o di dotazione di DPI. Il documento rappresenta inoltre un riferimento utile in caso di verifiche da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le imprese che si avvalgono di rider sono quindi chiamate ad aggiornare i propri sistemi gestionali per garantire la corretta rilevazione mensile dei dati richiesti dalla norma, con il supporto dei consulenti del lavoro per l'interpretazione dei casi particolari indicati dal Ministero.
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