Colocation con private cage nei data center: l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'IVA
L'Agenzia delle Entrate qualifica i servizi di colocation con private cage come prestazioni relative a immobili, con IVA ordinaria e niente esenzione da locazione.
- Risposta a interpello n. 175 del 17 settembre 2026 dell'Agenzia delle Entrate
- La private cage in uso esclusivo rende il servizio territorialmente rilevante in Italia ex art. 7-quater DPR 633/1972
- Esclusa l'esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari: si applica l'aliquota ordinaria
- Il caso riguardava una società di cloud computing che acquista spazio server da un data center italiano
Con la risposta a interpello n. 175 del 17 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento IVA dei servizi di colocation nei data center, un tema che riguarda commercialisti e consulenti fiscali che assistono imprese del settore tecnologico e digitale, oltre alle società che gestiscono o utilizzano infrastrutture informatiche in outsourcing.
Il caso esaminato
L'interpello riguardava una società estera attiva nei servizi di cloud computing, cloud hosting e data center, operante in Italia tramite una sede secondaria, che utilizza server localizzati in Italia e acquista da un fornitore servizi di colocation, ossia servizi che consentono di installare e mantenere le proprie apparecchiature informatiche all'interno di un data center gestito da un soggetto terzo. Nel caso specifico, la società disponeva in via esclusiva di una specifica area del data center, delimitata e dotata di accesso con serratura, destinata ad accogliere gli armadi contenenti i propri server, e il servizio comprendeva, oltre alla messa a disposizione dell'area, anche energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza.
Il dubbio dell'istante riguardava proprio la qualificazione della prestazione: locazione di immobile strumentale, servizio relativo a un bene immobile o servizio generico.
La posizione dell'Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando il contratto attribuisce al cliente l'uso esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell'immobile, come una "private cage", la prestazione presenta un collegamento diretto con il bene immobile. Di conseguenza, ai fini della territorialità IVA, trova applicazione l'articolo 7-quater del DPR n. 633/1972 e il servizio è territorialmente rilevante in Italia.
Diverso è però il discorso sul regime impositivo: l'Agenzia esclude che si tratti di una locazione immobiliare in senso proprio, perché comprende anche prestazioni tecniche e operative funzionali all'alloggiamento e al funzionamento dei server. Ne deriva che tale prestazione complessa, commercialmente definita "servizi di colocation", non è riconducibile alla nozione di affitto o locazione di fabbricati, per cui non può beneficiare dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 10, n. 8, del DPR n. 633/1972, ma è imponibile con l'aliquota ordinaria.
Cosa cambia per le imprese
Per le società che offrono o acquistano spazi in data center con aree riservate, la risposta chiarisce che il criterio decisivo per la territorialità è l'esclusività dell'uso della porzione di immobile, mentre l'aliquota applicabile resta quella ordinaria del 22%, senza margini per l'esenzione propria delle locazioni. I professionisti che assistono clienti nel settore ICT dovranno tenerne conto nella fatturazione e nella qualificazione contrattuale di questi servizi.
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